Autovelox: multa nulla
Anche tu sei finito tra le maglie dell’autovelox. Non ti sei accorto dell’occhio della telecamera posizionata ai lati della strada e sei sfrecciato veloce. Ora, come tanti prima di te caduti nella stessa “trappola”, ti stai chiedendo se pagare la multa o fare ricorso. Non è tanto la sanzione pecuniaria che ti pesa quanto il taglio dei punti dalla patente. E siccome non puoi permetterti di rimanere a piedi, vuoi valutare le possibilità di una contestazione. Non devi però sbagliare: se dovessi perdere la causa, potresti essere condannato alle spese legali. Ecco perché è bene che tu sappia, qualora tu sia vittima dell’autovelox, quando la multa è nulla.
Qui di seguito ti fornirò le ultime indicazioni dei giudici che potrebbero esserti d’aiuto nel compilare l’atto di ricorso. Ricorso che – te lo ricordo – va presentato entro 30 giorni al giudice di Pace oppure entro 60 al Prefetto. Sebbene quest’ultima via sia esente da bolli, tasse e possa essere intrapresa senza avvocato (è sufficiente spedire una raccomandata al Prefetto con i motivi di contestazione della multa), te la sconsiglio se il vizio della contravvenzione non è evidente. Difatti, non avrai a che fare con un organo terzo e imparziale come il giudice ma con una rappresentanza della pubblica amministrazione.
Multa nulla se l’autovelox non è sottoposto a revisione
Nel 2015 la Corte Costituzionale ha imposto a tutti gli agenti che usano l’autovelox di sottoporre l’apparecchio a revisione annuale. Ciò vale sia per l’autovelox fisso che mobile (quello cioè con accanto la pattuglia di polizia). È la cosiddetta taratura che deve risultare in un apposito verbale da esibire al cittadino su richiesta dello stesso.
Ma ciò non basta. Il verbale deve contenere l’indicazione della data dell’ultima taratura, affinché il trasgressore non debba prendersi il carico di fare lunghe ricerche presso gli uffici. Se manca tale dicitura, la multa è nulla.
Multa nulla se manca il decreto del Prefetto
Sulle strade del centro città l’autovelox può funzionare solo se c’è accanto la polizia municipale e sempre a condizione che il conducente venga fermato subito dopo la foto. L’obbligo di «contestazione immediata» è inderogabile in tali casi. Invece, sulle strade urbane a scorrimento e su quelle extraurbane secondarie l’uso dell’autovelox in modalità automatica (senza cioè gli agenti e senza contestazione immediata) è possibile solo se:
- il tratto di strada è stato previamente individuato dal Prefetto in una apposita ordinanzaove vengono specificate le ragioni di opportunità che non consentono lo stop immediato del conducente (di solito collegate a questioni di sicurezza e di traffico);
- gli estremi del decreto del prefetto vanno indicati obbligatoriamente all’interno della multa a pena di nullità. L’omessa indicazione costituisce un vizio di motivazione della sanzione che pregiudica il diritto di difesa dell’automobilista. Né la polizia può sanare tale dimenticanza nel successivo giudizio di opposizione promosso dall’automobilista;
- secondo alcune sentenze, gli agenti non possono neanche limitarsi a indicare il numero del decreto del Prefetto ma devono anche spiegare per quali ragioni concrete è stato impossibile fermare il trasgressore nell’immediatezza. Scrivere sul verbale la classica frase «uso di apparecchi che consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo o quando il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento» non può valere indiscriminatamente: quando la pattuglia si apposta su un rettilineo (cioè quasi sempre), «in via di principio» nulla impedisce di intimare subito l’alt. Dunque, bisogna aggiungere nel verbale altre giustificazioni, come l’assenza di piazzole per far fermare in sicurezza i trasgressori, il traffico intenso o il fatto che gli agenti fossero già impegnati con altri utenti.
Se manca il decreto del Prefetto, la multa sulle strade urbane a scorrimento e su quelle extraurbane secondarie è possibile solo con la contestazione immediata.
Sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade è possibile la contestazione differita (ossia la spedizione a casa del verbale con la raccomandata) anche senza bisogno del decreto prefettizio.
Multa nulla se non è sul lato di strada indicato dal Prefetto
Rimaniamo nell’ambito delle strade ove l’uso dell’autovelox deve essere autorizzato dal decreto prefettizio. Se in esso viene indicato il lato della strada ove è possibile la rilevazione, la multa è nulla se fatta nel senso opposto di marcia.
Multa nulla se il Comune sbaglia a classificare la strada
Come abbiamo detto solo sulle strade urbane a scorrimento o extraurbane secondarie è possibile la rilevazione della velocità senza lo stop al trasgressore e quindi in modalità automatica. Ma perché le strade possano essere classificate in tali categorie devono avere degli specifici requisiti. Requisiti che, se mancano, rendono nulla la multa. Ad esempio, le strade a scorrimento devono essere così: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni con i semafori; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
Multa nulla se l’autovelox non è presegnalato
L’autovelox deve essere presegnalato da un cartello stradale che avvisa gli automobilisti della possibilità di controllo elettronico della velocità.
Tale cartello deve trovarsi ad una distanza ragionevole dalla postazione, tale cioè da consentire una frenata dolce. Va poi ripetuto ogni 4 chilometri. Se l’autovelox è piazzato dopo 4 chilometri dal cartello la multa è nulla. È nulla anche se il cartello non viene ripetuto a seguito di una intersezione affinché dell’avviso siano messi al corrente anche gli automobilisti che provengono da tale direzione. Dunque, dopo ogni innesto di strade secondarie in un’altra è necessario ripetere il cartello altrimenti la multa è illegittima.
Se la strada ove viene montato l’autovelox non è soggetta a operazioni periodiche di verifica della velocità da parte della polizia, il cartello fisso ai bordi della strada con su scritto «Controllo elettronico della velocità» non basta più: gli agenti ne devono posizionare un secondo, magari più piccolo e mobile, posto ai margini della strada, anche solo con l’icona del cappello della polizia.
Multa nulla se il segnale di preavviso è illeggibile
Il segnale con scritto «Controllo elettronico della velocità» deve essere visibile: non deve cioè essere nascosto da vegetazione, da altri cartelli oppure oscurato con spray.
Multa nulla se arriva dopo 90 giorni
La Cassazione ha decretato che tutte le multe fatte con l’autovelox devono essere spedite all’automobilista entro 90 giorni dal giorno dell’infrazione, a prescindere da quando il verbale è stato successivamente redatto presso gli uffici della polizia. Si ha quindi a riferimento il momento in cui il conducente è passato davanti all’autovelox.