Assegno di ricollocazione: come funziona?
Voucher per i disoccupati: chi ne ha diritto, a quanto ammonta, quando può essere richiesto, ricerca di un nuovo lavoro.
Sei un disoccupato che percepisce la Naspi, hai diritto al reddito d’inclusione Rei, oppure sei in Cigs, cioè in cassaintegrazione straordinaria, e la tua azienda ha stipulato un accordo di ricollocazione? Forse non sai che puoi aver diritto all’assegno di ricollocazione, un voucher d’importo sino a 5mila euro, che spetta per una durata massima di 6 mesi, prorogabile per altri 6. Attenzione, però: non puoi intascare direttamente l’importo, ma devi spenderlo presso un centro per l’impiego o presso un servizio accreditato, in quanto l’assegno è finalizzato a trovare un nuovo lavoro. Se l’ente a cui ti rivolgi non riesce a trovarti un nuovo impiego, non può incassare l’assegno. Ma procediamo per ordine e facciamo il punto sull’assegno di ricollocazione: come funziona, a chi spetta, come si richiede, come si calcolano l’ammontare e la durata.
Che cos’è l’assegno di ricollocazione?
L’assegno di ricollocazione è una somma che spetta ai disoccupati, graduata in funzione del profilo personale di occupabilità (più è difficile trovare un lavoro all’interessato, più è alto l’assegno), utilizzabile per ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un impiego.
A chi spetta l’assegno di ricollocazione?
Possono richiedere l’assegno di ricollocazione:
- i disoccupati percettori di Naspi la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi
- i beneficiari del reddito di inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio;
- i lavoratori in Cigs coinvolti in un accordo di ricollocazione.
A chi si chiede l’assegno di ricollocazione?
L’assegno può essere richiesto al centro per l’impiego presso il quale è stato stipulato il patto di servizio personalizzato, oppure all’Anpal.
Entro quando deve essere richiesto l’assegno di ricollocazione?
Il lavoratore deve richiedere il servizio entro 2 mesi dalla data di rilascio dell’assegno, a pena di decadenza dallo stato di disoccupazione e dalla prestazione a sostegno del reddito.
La richiesta può essere effettuata attraverso il Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, scegliendo contestualmente il servizio di assistenza alla ricollocazione a cui rivolgersi, e prendendo direttamente appuntamento.
La richiesta, presentata telematicamente, viene comunicata al centro per l’impiego che ha in carico il destinatario. In alternativa, il destinatario può rivolgersi direttamente al centro per l’impiego competente per richiedere l’assegno.
La richiesta telematica può essere effettuata anche per il tramite dei patronati.
La richiesta dell’assegno di ricollocazione e dei relativi servizi, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
Quanto dura l’assegno di ricollocazione?
L’assegno ha una durata di 6 mesi, prorogabile per altri 6 nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno.
Dove si può utilizzare l’assegno di ricollocazione?
L’assegno è spendibile, a scelta del disoccupato, presso i centri per l’impiego o i servizi per il lavoro accreditati.
Come funziona l’assegno di ricollocazione?
Il servizio di assistenza alla ricollocazione consiste in attività di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e prevede due prestazioni principali:
- tutoraggio, finalizzato ad assistere in modo continuativo il disoccupato, o il cassintegrato, in tutte le attività necessarie alla sua ricollocazione, attraverso l’assegnazione di un tutor e la definizione e condivisione di un programma personalizzato per la ricerca attiva di lavoro;
- ricerca intensiva di lavoro, finalizzato alla promozione del profilo professionale del lavoratore verso i potenziali datori, alla selezione dei posti vacanti, all’assistenza alla preselezione, sino alle prime fasi di inserimento in azienda.
Nel dettaglio, il programma di ricerca intensiva e l’assegnazione del tutor devono essere assegnati entro i 14 giorni successivi alla data di svolgimento del primo appuntamento. Il programma di ricerca intensiva deve essere sottoscritto dal soggetto destinatario e dal soggetto erogatore (nella persona del tutor).
Il titolare dell’assegno è tenuto a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare un’offerta di lavoro congrua rispetto alle sue capacità, alle aspirazioni ed alle possibilità effettive, in rapporto alle condizioni del mercato del lavoro nel territorio di riferimento e al periodo di disoccupazione.
Inoltre, è previsto l’obbligo, per il servizio di assistenza alla ricollocazione, di comunicare al centro per l’impiego e all’Anpal, il rifiuto ingiustificato, da parte del titolare dell’assegno, di svolgere una delle attività individuate dal tutor o di un’offerta di lavoro congrua: in queste ipotesi, il disoccupato è sanzionato.
L’assegno di ricollocazione può essere sospeso?
È prevista la sospensione del servizio di ricollocazione nel caso di assunzione del beneficiario dell’assegno in prova o a termine: il servizio può essere ripreso dopo l’eventuale conclusione del rapporto, entro il termine di 6 mesi.
A quanto ammonta l’assegno di ricollocazione?
L’assegno di ricollocazione parte da un minimo di 250 euro e può arrivare, come anticipato, sino a 5mila euro. L’ammontare dell’assegno dipende dal profilo di occupabilità dell’interessato, ossia dal sesso, dall’età, dall’esperienza professionale, dal livello d’istruzione e dalla collocazione geografica.
L’ammontare dell’assegno dipende inoltre dalla durata del nuovo contratto di lavoro:
- da mille a 5mila euro se il disoccupato trova un nuovo impiego a tempo indeterminato, apprendistato compreso;
- da 500 a 2.500 euro se il disoccupato viene collocato con un contratto a termine di almeno 6 mesi;
- da 250 a 1.250 euro se il disoccupato, appartenente alle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) instaura un rapporto a termine tra i tre e sei mesi.
L’assegno di ricollocazione è tassato?
L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Come funziona l’assegno di ricollocazione per i lavoratori in Cigs?
Nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale per i quali siano previsti degli esuberi, la procedura di consultazione sindacale può concludersi con un accordo che preveda un piano di ricollocazione, con l’indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.
I lavoratori rientranti nei predetti ambiti o profili possono richiedere all’Anpal, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso accordo, l’anticipo dell’assegno di ricollocazione, nei limiti e alle condizioni previsti dai programmi di riorganizzazione o di crisi aziendale presentati. Il numero delle richieste non può in ogni caso eccedere i limiti di contingente previsti, per ciascun ambito o profilo, dal programma presentato.
L’assegno di ricollocazione per i cassintegrati è spendibile, in costanza di trattamento Cigs, al fine di ottenere un servizio intensivo di assistenza nella ricerca di un altro lavoro. Il servizio ha una durata corrispondente a quella del trattamento Cigs, e comunque non inferiore a 6 mesi (prorogabile di ulteriori 12 nel caso non sia stato utilizzato l’intero ammontare dell’assegno, entro il termine del trattamento Cigs). I lavoratori ammessi sono esclusi dall’obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro congrua.